Statuto
ART. 1 |
DENOMINAZIONE
E' costituita una Associazione di studio, per lo sviluppo globale della societa', non riconosciuta, a norma degli Artt. 36 e seguenti del C.C., denominata "Promocentro".
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ART. 2 |
SEDE
L'Associazione ha sede in FASANI di SESSA AURUNCA (CE), Via Amendola n. 47 - C.A.P. 81037
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ART. 3 |
OGGETTO
L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di:
Per il conseguimento di tali obiettivi, l'Associazione puo', in particolare, organizzare sit-in e convegni, nonche' acquistare o prendere in affitto immobili e beni strumentali. L'Associazione organizzera', altresi', centri studi, centri di ricerca e scuole di vario genere, editoria informatica e divulgativa, saggi artistici, manifestazioni e festival; si terranno, inoltre, mostre, gare, gite e assistenza turistica. L'Associazione potra' compiere, infine, tutte le operazioni che non le siano inibite da leggi o regolamenti, utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo statutario.
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ART. 4 |
PATRIMONIO
Il Patrimonio e' costituito dalle quote associative, dai proventi delle pubblicazioni, convegni ed altre iniziative, nonche' da donazioni e contributi in genere, che persone fisiche, giuridiche ed enti vorranno disporre in qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma a favore dell'Associazione. Il bilancio preventivo e' annuale, di cassa, con possibilita' di previsioni annuali di spesa. Prima del 13 Dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce le quote associative per l'anno successivo. L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
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ART. 5 |
DURATA
L'Associazione ha durata illimitata e potra' cessare con deliberazione assembleare in qualunque momento su proposta dei Soci Fondatori.
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ART. 6 |
SOCI
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonche' all'accettazione delle norme statutarie.
- Soci FondatoriL'Associazione e' costituita da: - Soci Ordinari - Soci Onorari - Soci Sostenitori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche che abbiano sottoscritto o che aderiscano entro dodici mesi dalla costituzione dell'Associazione. Sono Soci Ordinari le persone fisiche, giuridiche ed enti, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione che entro 30 giorni la vagliera' e ratifichera'; tale ammissibilita', tuttavia, e' sottoposta alla condizione di procedibilita' del versamento della quota di iscrizione e della quota associativa, nel momento stesso in cui l'ammissione venga deliberata. Sono Soci Onorari le persone fisiche, giuridiche ed enti che il Consiglio di Amministrazione, su proposta di almeno due Soci Fondatori, invita a far parte dell'Associazione, in virtu' di particolari benemerenze, acquisite nell'ambito degli scopi sociali perseguiti. Possono, inoltre, diventare Soci Onorari tutti coloro che abbiano dimostrato di coltivare un profondo interesse per le finalita' dell'Associazione o abbiano effettivamente operato in iniziative similari o in seno all'Associazione stessa per un periodo non inferiore a due anni o ne fanno espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione, che e' competente per decidere l'accoglimento. I Soci Onorari sono dispensati dall'obbligo del pagamento della quota d'iscrizione e della quota associativa annua. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, giuridiche ed enti che entrano a far parte dell'Associazione ed, oltre alla quota d'iscrizione e alla quota associativa annua, abbiano effettuato ulteriori apporti strumentali, costituiti da:
La qualita' di socio cessa per morte, dimissione o espulsione deliberata dal Consiglio di Amministrazione a causa di morosita', inadempienza degli obblighi statutari o altri gravi motivi che comportino indegnita'. In particolare, ciascun socio ha facolta' di recesso da esercitarsi mediante comunicazione con lettera raccomandata indirizzata alla sede centrale dell'Associazione, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare. I soci dell'Associazione non percepiranno alcun compenso, ma hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute.
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ART. 7 |
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei Soci;- il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Vicepresidente - il Segretario; - il Tesoriere;
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ART. 8 |
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci e' costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci. Essa ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi statutari ed in particolare:
Nonche' le tasse di ammissione e delibera sulle modifiche dello statuto.
L'Assemblea dei Soci si riunisce in sessione straordinaria una volta l'anno per approvare in via consuntiva il bilancio e l'attivita' dell'Associazione dalla data dell'ultima approvazione e, in via preventiva, il programma di attivita' per i dodici mesi successivi. Essa provvede, altresi', alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. L'Assemblea dei Soci si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di un terzo dei soci, in seguito a deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni dell'Assemblea dei Soci vengono comunicate con ragionevole anticipo e almeno sette giorni prima dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma o fax. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. L'Assemblea dei Soci e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei soci ed in seconda convocazione quale sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza dei presenti, salvo che l'Assemblea dei Soci stessa non deliberi, per specifici argomenti, maggioranze qualificate. Per modifiche allo statuto e' richiesta la maggioranza dei voti dei soci dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci e' presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Ciascun membro dell'Associazione dispone di un voto. Ogni socio puo', comunque, essere rappresentato da un altro a mezzo di delega scritta. Le delibere dell'Assemblea dei Soci vincolano tutti i soci.
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ART. 9 |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un numero da tre a undici membri, nominati per la prima volta dal Presidente e successivamente dall'Assemblea dei Soci.
I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; provvede, inoltre, ad attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, a presentare alla medesima il bilancio preventivo e consuntivo ed e' investito di ogni potere in merito all'indirizzo scientifico ed alla gestione patrimoniale necessaria al funzionamento della Associazione. Per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza dei voti presenti. Le decisioni circa l'ammissione dei soci devono essere adottate dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta la mese. Le convocazioni e l'ordine del giorno sono disposti dal Presidente su proposta del Segretario. Per un sufficiente periodo di tempo e per non piu' di due anni, il Consiglio di Amministrazione e' quello nominato nell'atto costituitivo. I Soci Fondatori, inoltre, avranno per tutta la durata dell'Associazione il diritto di rimanere membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione sino al 31 Dicembre 1997 e' cosi' costituito: - Giovanni Passaro (Presidente) - Luca Berlenghini (Vicepresidente) - Umberto Paparelli (Segretario) - Antonio Mazzucco (Tesoriere)
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ART. 10 |
PRESIDENTE
Il Presidente e' nominato dall'Assemblea dei Soci. Egli fa parte del Consiglio di Amministrazione che coordina e convoca.
Il Presidente rappresenta l'Associazione davanti ai terzi ad in giudizio, e' responsabile delle delibere del Consiglio di Amministrazione medesimo, dell'amministrazione ordinaria, nonche' del personale necessario al funzionamento dell'Associazione. Anche se non espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente puo' assumere qualsiasi impegno verso i terzi, nell'interesse dell'Associazione e salvo ratifica del suo operato. La mancata ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione di atti compiuti dal Presidente, vale come giusta causa per la revoca del mandato al Presidente stesso, salvo i diritti acquisiti dai terzi. Il Presidente dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
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ART. 11 |
VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente e' tenuto a sostituire momentaneamente, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento fisico. In caso, invece, di dimissione del Presidente, il Vicepresidente e' tenuto a convocare con tempestivita' il Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente. Nel frattempo e per un periodo non superiore a trenta giorni, tutte le funzioni presidenziali saranno svolte dal Vicepresidente.
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ART. 12 |
SEGRETARIO
Il Segretario e' nominato dal Consiglio di Amministrazione per un triennio fra i suoi componenti o anche tra persone fisiche non componenti ma socie dell'Associazione. Il Segretario custodisce gli atti associativi, cura l'espletamento delle pratiche sociali, redige i verbali dell'assemblea del Consiglio di Amministrazione e svolge tutte le mansioni specifiche che il Consiglio di Amministrazione ritenga di affidargli; partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.
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ART. 13 |
TESORIERE
Il Tesoriere e' nominato per la prima volta dal Presidente e successivamente dall'Assemblea di Soci; fa parte del Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Ad egli spetta il compito di verificare la corrispondenza del patrimonio e della gestione dell'Associazione.
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ART. 14 |
COMITATI SPECIALI E SEZIONI LOCALI
L'Associazione puo' costituire con delibera del Consiglio di Amministrazione, comitati speciali per specifiche ricerche, nonche' sezioni decentrate locali all'interno del territorio dell'Unione Europea. Ciascuna sezione locale ha autonomia gestionale e finanziaria.
L'Associazione non risponde delle obbligazioni assunte dalla sezione locale. Per l'istituzione di una sezione locale occorrera', altresi', che si utilizzi il simbolo "ASSOCIAZIONE PROMOCENTRO", con la sottostante dicitura "Sezione locale di ...................." e che si adottino integralmente gli artt. 3 e 6 e, in quanto compatibili, le altre norme statutarie dell'Associazione.
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ART. 15 |
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione puo' addivenire in qualsivoglia momento e per qualsivoglia causa. Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato all'unanimita' dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori affinche' determinino le modalita' di liquidazione e provvedano alla destinazione del patrimonio, disponendone, comunque, la destinazione per scopi analoghi a quelli perseguiti dall'Associazione perenta.
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ART. 16 |
INVIO
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni delle vigenti leggi.
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